Un cittadino può ottenere la correzione di un errore contenuto in un atto di stato civile (nascita, cittadinanza, matrimonio, morte) che lo riguarda personalmente o che riguarda un suo familiare.
Per un mero errore materiale di scrittura può presentare un'istanza allo stesso ufficio di stato civile che provvederà direttamente alla correzione.
Se invece si tratta di errore di diversa natura, l'interessato deve rivolgersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio di stato civile depositario dell'atto da rettificare.
In particolare il cittadino può presentare ricorso per richiedere:
Il cittadino inoltre può presentare opposizione:
Il Tribunale provvede sulla domanda in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero e gli interessati e, ove occorra, il giudice tutelare. Al termine della procedura, copia dei decreti viene trasmessa d’ufficio allo stato civile.
A chi e come rivolgersi
Poiché il procuratore della Repubblica può, in ogni tempo, promuovere d’ufficio le stesse procedure sopra descritte va segnalato che quest’ultimo può agire di iniziativa, ma anche su sollecitazione dei privati.
I cittadini possono quindi rivolgersi alla Procura della Repubblica, affinchè essa le promuova, rivolgendosi al Giudice.
L’istanza va presentata in carta libera, con copia del documento di identificazione, corredata dai documenti necessari, all’Ufficio affari civili di questa Procura della Repubblica, dove potranno anche essere fornite le necessarie informazioni.
L’istanza non prevede il pagamento di bolli o di diritti vari.