L’articolo 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98 - .pdf), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati delle Corti di appello, dei tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.
Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
Qualora le domande superino i posti disponibili presso gli uffici giudiziari, costituiscono titolo preferenziale, nell’ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.
I tirocinanti, in numero non superiore a due, sono affidati ad un magistrato formatore che si è reso disponibile, ovvero è designato dal capo dell’ufficio.
Il magistrato formatore coordina e controlla l’attività svolta dai tirocinanti.
Al termine dello stage, il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell’attività da parte del tirocinante, che è trasmessa al capo dell’ufficio giudiziario.
I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie.
Il Ministero della giustizia fornirà le necessarie dotazioni strumentali per ciascun ammesso e consentirà l’accesso ai sistemi informatici ministeriali.
Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio.
I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d’interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il tirocinio. (mansionario .pdf)
I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.
Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
A chi e come rivolgersi
La domanda di ammissione allo stage può essere presentata in qualsiasi momento da parte di coloro che abbiano maturato i requisiti previsti. Le domande saranno accolte fino a copertura dei posti disponibili.
La domanda di ammissione va indirizzata al Procuratore della Repubblica allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 73 del D.L. 69/2013 e depositata presso la Segreteria Amministrativa, utilizzando l’apposito modulo (.pdf | .docx)
In alternativa, la sussistenza dei requisiti anzidetti può essere anche attestata in una autocertificazione.
Nella domanda si può indicare la preferenza per la materia o il settore che sarà valutata in base alle esigenze dell’ufficio.