La novità dell’istituto ha suggerito a questa Procura, al pari di altre, di redigere, anche in accordo con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine, il seguente vademecum.
LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 NUMERO 162
A) Condizioni
Ai sensi dell’articolo 6 comma uno della legge sopra indicata l’accordo, che compone la controversia, deve essere sottoscritta dalle parti e da almeno un avvocato per parte.
Nell’accordo gli avvocati devono dare espressamente atto, ex articolo 6 comma 3:
Gli avvocati dovranno altresì certificare ai sensi dell’articolo 5 comma 2:
B) Documentazione - Competenza
A corredo dell’accordo, raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, dovranno essere prodotti i documenti, in carta semplice di seguito indicati:
SEPARAZIONI
Documentazione richiesta:
Competenza territoriale: la Procura ove i coniugi hanno avuto l’ultima comune residenza.
DIVORZI
Documentazione richiesta:
MODIFICHE
Documentazione richiesta:
In caso di modifiche della separazione:
In caso di modifiche del divorzio:
Competenza territoriale: la Procura del luogo di residenza di una delle parti
Nel caso di Giurisdizione Italiana ex art. 32 L. 218 del 1995 “qualora uno dei due coniugi si italiano, o qualora uno dei due coniugi sia residente in Italia o li matrimonio è stato celebrato in Italia “ove uno solo dei coniugi fosse residente in Italia è competente la Procura della Repubblica del luogo in cui è residente il suddetto. Qualora entrambi i coniugi fossero residenti all’estero è competente qualsiasi altra Procura della Repubblica
ATTENZIONE
Sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle condizioni di separazione o del divorzio in caso di:
C) Ufficio di presentazione
L’accordo in originale dovrà essere consegnato da almeno uno degli altri avvocati che ha sottoscritto l’atto stesso presso l’Ufficio Affari Civili e Statistiche della Procura, esclusivamente nelle giornate di lunedì e giovedì con orario 9 - 12. Dovrà essere depositato l’originale e la segreteria apporrà l’attestazione prevista (con pagamento, ove richiesto, del diritto di attestazione), quindi assegnerà il numero progressivo e porterà il fascicolo tempestivamente al sostituto di Turno settimanale del Gruppo C
D) Rilascio del provvedimento del P.M.
Il "Nulla Osta" e la "Autorizzazione" verranno apposte in calce alla convenzione, successivamente, la segreteria provvederà a comunicare ad entrambi gli avvocati, via PEC, la autorizzazione o il nulla osta
E) Iscrizione
L’accordo, dovrà essere inoltre corredato da una “nota di iscrizione” come da prestampato qui allegato (.pdf | .docx)
Circolare del Dipartimento Affari di Giustizia relativa alla convenzione di negoziazione assistita (.pdf)
Nuovi termini per la domanda di divorzio .pdf