Convenzione di negoziazione assistita

La novità dell’istituto ha suggerito a questa Procura, al pari di altre, di redigere, anche in accordo con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine, il seguente vademecum.

LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 NUMERO 162

A) Condizioni
Ai sensi dell’articolo 6 comma uno della legge sopra indicata l’accordo, che compone la controversia, deve essere sottoscritta dalle parti e da almeno un avvocato per parte.
Nell’accordo gli avvocati devono dare espressamente atto, ex articolo 6 comma 3:

  • di aver tentato di conciliare le parti
  • di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori

Gli avvocati dovranno altresì certificare ai sensi dell’articolo 5 comma 2:

  • l’autografia delle firme
  • la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico

B) Documentazione - Competenza
A corredo dell’accordo, raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, dovranno essere prodotti i documenti, in carta semplice di seguito indicati:

SEPARAZIONI
Documentazione richiesta:

  • estratto per assunto dell’atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato
  • stato di famiglia
  • certificato di residenza di entrambi i coniugi

Competenza territoriale: la Procura ove i coniugi hanno avuto l’ultima comune residenza.

DIVORZI
Documentazione richiesta:

  • atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato
  • stato di famiglia di entrambi i coniugi
  • certificato di residenza di entrambe le parti
  • copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa
  • oppure copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato
  • e copia autentica del verbale dell’udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati
  • oppure copia autentica dell’accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art 6 legge 162/2014)
  • oppure copia autentica dell’accordo di separazioni concluso e certificato dall’ufficiale dello stato civile (ex. Art. 12 legge 162/2014)

MODIFICHE
Documentazione richiesta:

  • stato di famiglia e residenza dei coniugi

In caso di modifiche della separazione:

  • copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata
  • oppure copia autentica della sentenza di separazione con il passaggio in giudicato
  • oppure copia autentica dell’accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art.6 legge 162/2014)
  • oppure copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’ufficiale dello stato civile (ex art. 12 legge 162/2014)

In caso di modifiche del divorzio:

  • copia autentica della sentenza di divorzio con passaggio in giudicato
  • oppure copia autentica dell’accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita (ex art.6 legge 162/2014)
  • oppure copia autentica dell’accordo di divorzio concluso certificato dall’ufficiale dello stato civile (ex art.12 legge 162/2014)

Competenza territoriale: la Procura del luogo di residenza di una delle parti

Nel caso di Giurisdizione Italiana ex art. 32 L. 218 del 1995 “qualora uno dei due coniugi si italiano, o qualora uno dei due coniugi sia residente in Italia o li matrimonio è stato celebrato in Italia “ove uno solo dei coniugi fosse residente in Italia è competente la Procura della Repubblica del luogo in cui è residente il suddetto. Qualora entrambi i coniugi fossero residenti all’estero è competente qualsiasi altra Procura della Repubblica

ATTENZIONE
Sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle condizioni di separazione o del divorzio in caso di:

  • figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di handicap grave. Dovrà essere allegato alla dichiarazione dei rediti o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune dei coniugi relativa agli ultimi tre anni
  • figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave. Dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria

C) Ufficio di presentazione
L’accordo in originale dovrà essere consegnato da almeno uno degli altri avvocati che ha sottoscritto l’atto stesso presso l’Ufficio Affari Civili e Statistiche della Procura, esclusivamente nelle giornate di lunedì e giovedì con orario 9 - 12. Dovrà essere depositato l’originale e la segreteria apporrà l’attestazione prevista (con pagamento, ove richiesto, del diritto di attestazione), quindi assegnerà il numero progressivo e porterà il fascicolo tempestivamente al sostituto di Turno settimanale del Gruppo C

D) Rilascio del provvedimento del P.M.
Il "Nulla Osta" e la "Autorizzazione" verranno apposte in calce alla convenzione, successivamente, la segreteria provvederà a comunicare ad entrambi gli avvocati, via PEC, la autorizzazione o il nulla osta

E) Iscrizione
L’accordo, dovrà essere inoltre corredato da una “nota di iscrizione” come da prestampato qui allegato (.pdf | .docx)

Circolare del Dipartimento Affari di Giustizia relativa alla convenzione di negoziazione assistita (.pdf)

Nuovi termini per la domanda di divorzio .pdf