Interdizione e inabilitazione

L’interdizione può essere chiesta nei confronti della persona maggiorenne che si trova in condizioni di abituale infermità di mente, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi quando ciò è necessario per assicurarle adeguata protezione.

L’inabilitazione riguarda l’infermo di mente il cui stato non è talmente grave da dar luogo a interdizione. Può essere inabilitato anche colui che, per prodigalità o per abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, espone sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici.
Può essere inabilitato altresì il cieco o sordomuto dalla nascita del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

Di regola il tutore viene scelto nello stesso ambito familiare dell’assistito; infatti, possono essere nominati:

  • il coniuge, purché non separato legalmente
  • la persona stabilmente convivente
  • il padre
  • la madre
  • il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado

In alternativa viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.

L’interdizione e l’inabilitazione possono essere chieste da:

  • il coniuge
  • i parenti entro il quarto grado
  • gli affini entro il secondo grado

A chi e come rivolgersi
Poiché la richiesta di interdizione e inabilitazione può essere avanzata anche dal pubblico ministero va segnalato che quest’ultimo può agire di iniziativa, ma anche su sollecitazione dei privati.

I cittadini possono quindi rivolgersi alla Procura della Repubblica, affinchè essa tuteli in loro nome gli interessi della persona più debole.

L'interessato deve presentare:

  • Certificazione di nascita e residenza in carta libera (uso Autorità Giudiziaria)
  • Elenco parenti e affini della persona in difficoltà (specificare nominativi, indirizzi di tutte le persone che hanno legame di parentela entro il IV grado e di affinità entro il II grado)
  • Certificazione sanitaria attestante la diagnosi
  • Copia del verbale invalidità

Nota bene: Non è consentita l’autocertificazione

L’istanza va presentata in carta libera, con copia del documento di identificazione, corredata dai citati documenti, all’Ufficio affari civili di questa Procura della Repubblica, dove potranno anche essere fornite le necessarie informazioni.

L’istanza non prevede il pagamento di bolli o di diritti vari.

AVVISO: Diversamente dal ricorso diretto al Tribunale, l'istanza rivolta al Procuratore della Repubblica non implica l'avvio automatico del procedimento davanti al Giudice e chi ha presentato l'istanza non assumerà il ruolo di parte, in quanto sarà il Procuratore a rivestire tale ruolo.