Ai sensi dell’art. 198 c.p.p. la persona citata come testimone in un processo penale ha l’obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
Il Pubblico Ministero quando ritiene che persona abbia assistito a episodi e/o possa avere determinate conoscenze che possono essere utili, se non indispensabili, per accertare se un determinato fatto sia effettivamente accaduto, con che modalità si sia svolto e chi ne sia rimasto coinvolto chiede al Giudice la autorizzazione alla sua citazione.
La testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi.
Una volta citato, il testimone ha l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli vengono poste.
Nel caso in cui il giorno dell’udienza per il quale si è citati sopravviene un inconveniente che rende impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente, segnalando le ragioni dell’impedimento al Giudice e/o a questa Procura della Repubblica che ha inviato la citazione.
In tal caso, se il Giudice riterrà fondato l’impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza. Si ricorda che l’art. 366 c.p. punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio.
Per il testimone che regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, potrà essere disposto l’accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51,00 a € 516,00 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.
Il testimone ha altresì l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono poste.
La reticenza, l’affermazione del falso ed il rifiuto a rispondere costituiscono reto e sono puniti in base all’art. 372 c.p.
A chi e come rivolgersi
La citazione firmata dal Pubblico Ministero, ma preventivamente autorizzata dal Giudice del dibattimento, notificata al testimone a mezzo ufficiale giudiziario o determinati casi anche a mezzo polizia giudiziaria, conterrà data, ora e luogo in cui il testimone dovrà presentarsi. Più precisamente
L'atto di citazione contiene: