L’istituto della negoziazione assistita ha trovato ingresso nell’ordinamento giuridico italiano con il cd “decreto giustizia” (d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014): "misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile".
Importanti modifiche sono poi state apportate dalla legge n. 55 del 2015, quanto ai tempi necessari per poter ottenere il divorzio.
La nuova procedura di negoziazione assistita mirava a portare i contenziosi fuori dalle aule dei tribunali, bloccando a monte l’afflusso dei processi e così costituendo un’alternativa stragiudiziale all’ordinaria risoluzione dei conflitti.
L’art. 6 ha disciplinato la particolare ipotesi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio.
Essa prevede che tramite la convenzione di negoziazione assistita (da almeno un avvocato per parte) i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.
La procedura è applicabile sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
In un caso, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del procuratore della Repubblica, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati.
Nell’altro il pm, cui va trasmesso l’accordo concluso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all’interesse dei figli.
Qualora, al contrario, il procuratore ritenga che l’accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.
Una volta autorizzato, l’accordo, nel quale gli avvocati devono dare atto di aver esperito il tentativo di conciliazione tra le parti informandole della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia.