CHE COS'È:
Chi vuole sapere se il proprio nome è stato iscritto nel Registro delle notizie di reato in qualità di indagato o di persona offesa deve depositare richiesta scritta, utilizzando l'apposito modulo, all'Ufficio Casellario Giudiziale. Finché il procedimento è in fase di indagini preliminari, poiché le stesse, ai sensi dell'art. 329 c.p.p., sono coperte dal segreto fino a quando tutti gli indagati non ne vengano a conoscenza (ciò per garantire il buon esito delle attività investigative in corso e per tutelare la riservatezza delle persone coinvolte), è possibile conoscere soltanto:
1. il numero e l'anno di iscrizione del procedimento;
2. il nome del Pubblico Ministero titolare del fascicolo;
3. il nome dell'indagato e della persona offesa, nel senso che chi chiede di essere informato in quanto indagato potrà avere la conferma che il suo nome è iscritto nel Registro in tale qualità, ma non potrà conoscere il nome di eventuali altri indagati, né della o delle persone offese. In modo analogo, la persona offesa non potrà conoscere il nome degli indagati;
4. il reato per il quale si svolgono le indagini
5. la data del fatto e dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato denominato mod. 21 (se riguarda reati di competenza del Tribunale), mod. 44 (registro ignoti) ovvero mod. 21-bis (se si tratta di reati di competenza del Giudice di Pace).
Qualora risultino iscrizioni, le stesse saranno attestate con la formula "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione". Il rilascio di tale attestazione, in considerazione del carattere riservato del registro penale, è sempre subordinato all'autorizzazione del Pubblico Ministero titolare del fascicolo.
Non verranno comunicate, in ogni caso, le iscrizioni relative ai delitti di cui all'art. 407, comma 2 lettera a) c.p.p. (reati particolarmente gravi, quali associazione di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, armi da guerra, delitti commessi per finalità di terrorismo, spaccio di sostanze stupefacenti di ingente quantità e associazione finalizzata allo spaccio, riduzione in schiavitù, reati di violenza sessuale, strage, omicidio, rapina ed estorsione aggravate).
Non verranno comunicate neanche le iscrizioni sulle quali, sussistendo specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il Pubblico Ministero che procede disponga con decreto motivato il segreto investigativo per un periodo non superiore a tre mesi, non rinnovabili.
Qualora non risultino iscrizioni, ovvero sussistano i sopraindicati impedimenti a rispondere, l'attestazione dell'Ufficio recherà la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione" (art. 110-bis disp.att. c.p.p.).
Nota bene: nell'attestazione non compaiono le iscrizioni per le quali la fase delle indagini preliminari si è già conclusa con l'esercizio dell'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., di emissione del decreto di citazione diretta a giudizio e giudizio direttissimo, che potranno essere attestate nel certificato dei carichi pendenti), e neppure compaiono quelle per le quali la fase delle indagini preliminari si è già conclusa con richiesta di archiviazione accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari, ovvero con la trasmissione degli atti ad altra Procura per competenza. Anche in tutti questi casi vi sarà l'attestazione: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione".
CHI PUÒ RICHIEDERLA:
L'indagato, la persona offesa dal reato e i rispettivi difensori. Non hanno invece diritto ad alcuna comunicazione il denunciante o l'autore di un esposto che non siano anche persone offese, ma semplici danneggiati (ad es. il cittadino che denuncia un abuso edilizio commesso da un vicino;
l'Ordine professionale che propone un esposto nei confronti di un proprio iscritto; il parente di un anziano che denuncia una circonvenzione di incapace ai danni di un prossimo congiunto). Quando la persona offesa è deceduta in conseguenza del reato, il diritto alla comunicazione spetta anche ai suoi prossimi congiunti (art. 90 c.p.p.), e cioè agli ascendenti, ai discendenti, al coniuge, ai fratelli, alle sorelle, agli affini nello stesso grado, agli zii e ai nipoti.
Nota bene: hanno titolo per ottenere le comunicazioni ex art. 335 c.p.p. non solo le persone fisiche, ma anche le persone giuridiche. In questo caso dovrà essere allegata copia della visura camerate o documentazione equipollente da cui risulti che il richiedente riveste la qualità di rappresentante legale della Società.
COME E CON QUALE DOCUMENTAZIONE:
L'interessato, compilata la richiesta utilizzando l'apposito modulo, può presentarla personalmente allo sportello dell'Ufficio Casellario Giudiziale (piano terra-stanza T21) nei normali orari di apertura al pubblico.
Alla richiesta deve essere sempre allegata copia di un documento di identità in corso di validità dell'interessato (indagato o persona offesa).
Se la richiesta è presentata dal difensore, oltre alla copia di un documento di identità in corso di validità dell'interessato, va allegata copia della nomina o copia della procura speciale ad acquisire le informazioni in ordine alle iscrizioni presenti nei registri delle notizie di reato, a firma dell'indagato o della persona offesa.
L'attestazione può essere ritirata direttamente allo sportello dell'Ufficio Casellario Giudiziale.
È altresì possibile l'invio della richiesta e la ricezione della relativa comunicazione a mezzo posta ordinaria. In questo caso, il richiedente dovrà allegare, oltre a quanto già indicato, una busta già affrancata ed indirizzata, che l'Ufficio utilizzerà per spedire l'attestazione.
Le richieste formulate dai difensori sono consentite esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo casellario.procura.udine@giustiziacert.it L'Ufficio invierà l'attestazione utilizzando lo stesso mezzo.
Non verrà dato seguito alle istanze non provviste di tutti gli allegati richiesti, predisposte utilizzando moduli diversi da quelli previsti e scaricabili dal sito istituzionale della Procura od inviate ad indirizzi PEC differenti da quello indicato.
COSTO:
Non avendo valore certificativo, l'attestazione è esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria, ed è, pertanto, gratuita.
TEMPI:
10 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
art. 335 c.p.p., art. 90 c.p.p., art. 110-bis disp.att.c.p.p., Circolare Ministeriale n. 1/8781/44 di data 24 giugno 2003.