Il certificato del casellario giudiziale consente la conoscenza dei provvedimenti di condanna definitivi e di alcuni provvedimenti in materia civile ed amministrativa a carico di una determinata persona.
Sono previsti i seguenti certificati:
Il certificato può essere richiesto:
A chi e come rivolgersi
La richiesta va presentata all’Ufficio del casellario giudiziario presso la Procura della Repubblica
La richiesta va presentata dall’interessato, o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, utilizzando l’apposito modello (.pdf | .doc)
L’interessato può presentare la richiesta personalmente o per posta e in tal caso deve allegare copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità.
I cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare la copia del permesso di soggiorno.
Casi particolari:
Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
Ciascun certificato richiesto comporta i seguenti pagamenti:
Se il certificato è richiesto con rilascio nella stessa giornata devono essere pagati inoltre
Si segnala che il rilascio del certificato è invece gratuito (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato) quando è richiesto, tra gli altri:
Altre informazioni
Il rilascio del certificato è tuttavia con la sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B.
Nell'ipotesi in cui si abbia diritto all'esenzione dal pagamento del bollo o dei diritti di certificato, occorre produrre idonea documentazione che provi tale diritto (es.: n. procedimento in caso di esenzione per separazioni, gratuito patrocinio o controversie di lavoro; dichiarazione del Presidente della ONLUS che il certificato richiesto dal privato è legato ad una attività della stessa).
Nota bene: A norma dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183), il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. cit.).