Certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato

Il certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi, previsto dall’art. 31 del d.P.R. 313 del 2002 Testo unico sul casellario - dipendenti da reato riporta i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato ad un ente un illecito amministrativo e ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell'illecito, emesso nelle fasi e nei gradi successivi.

Il certificato riporta però solo i procedimenti in corso dinanzi al Tribunale di Udine e i relativi giudizi di impugnazione.

Il certificato delle iscrizioni presenti nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi può essere richiesto:

  • dall'ente interessato
  • dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni
  • dall'autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione

La richiesta del certificato deve essere presentata dal rappresentante legale dell'ente o tramite delegato.

A chi e come rivolgersi
La richiesta va presentata all’Ufficio del casellario giudiziario utilizzando l’apposito modulo ministeriale (.pdf | .docx)

La richiesta del certificato deve essere presentata dal rappresentante legale dell'ente o tramite delegato.
Alla richiesta dovrà essere allegata fotocopia non autenticata dell'atto dal quale risulta la rappresentanza legale.
I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dal rilascio.

Costi

  • 1 marca da bollo da € 16,00. Occorre una marca da bollo ogni due pagine di certificato
  • 1 marca per diritti da € 7,74 se il certificato è richiesto con urgenza
  • 1 marca per diritti da € 3,87 se il certificato è richiesto senza urgenza

Altre informazioni
Come previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 183/2011, a partire dal 1° gennaio 2012 il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. cit.).