Il certificato dei carichi pendenti (art. 27 del d.P.R. n. 313 del 2003 Testo unico del casellario) consente la conoscenza dei procedimenti penali in corso nei quali un soggetto abbia assunto la qualità di imputato e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione.
Il certificato riporta però solo i procedimenti in corso dinanzi al Tribunale di Udine e i relativi giudizi di impugnazione.
Il certificato può essere richiesto:
A chi e come rivolgersi
La richiesta va presentata all’Ufficio del casellario giudiziario
La richiesta va presentata dall’interessato, o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, utilizzando l’apposito modello (.pdf | .docx)
I cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare la copia del permesso di soggiorno.
Casi particolari:
Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
Ciascun certificato richiesto comporta i seguenti pagamenti:
Se il certificato è richiesto con rilascio nella stessa giornata devono essere pagati inoltre
Altre informazioni
Si segnala che il rilascio del certificato è invece gratuito (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato) quando è richiesto, tra gli altri:
Il rilascio del certificato è con la sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B.
Nell'ipotesi in cui si abbia diritto all'esenzione dal pagamento del bollo o dei diritti di certificato, occorre produrre idonea documentazione che provi tale diritto (es.: n. procedimento in caso di esenzione per separazioni, gratuito patrocinio o controversie di lavoro; dichiarazione del Presidente della ONLUS che il certificato richiesto dal privato è legato ad una attività della stessa).
Nota bene: a norma dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183), il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. citato).