Permessi di colloquio

Il detenuto può sostenere colloqui sia con i propri familiari che con altre persone.

I colloqui dei detenuti e degli internati con i familiari e le terze persone sono regolati dall’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dall’art. 37 del D.P.R 30 giugno 2000, n. 230.

Per familiari si intendono:

  • il coniuge
  • il convivente indipendentemente dal sesso
  • i parenti e gli affini entro il quarto grado

Per terze persone si intendono:
persone che hanno “ragionevoli motivi” per incontrare la persona detenuta o internata

È possibile richiedere il rilascio di un permesso:

  • PERMANENTE, ossia valido per più visite
  • ORDINARIO, valido per una sola visita
  • STRAORDINARIO, valido per una sola visita senza incidenza sul monte ore

Esclusivamente durante la fase delle indagini preliminari l'istanza deve essere avanzata al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica.
Dopo che la Procura ha presentato al GIP una richiesta di definizione del procedimento (rinvio a giudizio, giudizio immediato o riti alternativi), la richiesta va avanzata all'Ufficio GIP-GUP.
Durante la fase dibattimentale la richiesta va infine inoltrata al Tribunale e/o alla Corte d'Assise.

Legittimato a chiedere il colloquio è sempre il detenuto, tuttavia nella prassi la istanza viene presentata dai famigliari anche senza la richiesta del detenuto, che infatti può sempre rinunziarvi.

La richiesta può essere presentata quindi da chiunque (anche tramite il Difensore dell'imputato), sarà poi il magistrato a valutare l'ammissibilità della richiesta.

La assistenza del Difensore è facoltativa.

A chi e come rivolgersi
Solo durante la fase delle indagini preliminari e limitatamente alle indagini condotte da questo Ufficio e quindi a prescindere dal luogo di effettiva detenzione, la richiesta deve essere presentata presso questa Procura della Repubblica, presso l’Ufficio ricezione atti, personalmente dal richiedente, oppure dal Difensore del detenuto (con fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente) o da persona delegata (in tal caso richiesta con firma autenticata e fotocopia del documento del richiedente) oppure dal detenuto con richiesta presso l'ufficio matricola del carcere.

Deve essere presentato e sottoscritto un documento in carta libera (modello di istanza .pdf | .docx) in cui si specifica il nome della persona detenuta con cui si richiede il colloquio ed il grado di parentela.

Documenti da allegare alla istanza

CONIUGE E FAMILIARI ITALIANI O CITTADINI UE

  • Documento riconoscimento in corso di validità
  • Autocertificazione sull’esistenza del rapporto di parentela

CONIUGE E FAMILIARI NON CITTADINI UE

  • Documento riconoscimento in corso di validità
  • Documento rilasciato dal consolato italiano nel paese di origine oppure documento tradotto in italiano da cui risulti la parentela

CONIUGE E FAMILIARI NON CITTADINI UE RESIDENTI IN ITALIA

  • Autocertificazioni limitatamente ai fatti o qualità certificabili dall’amministrazione italiana

CONVIVENTE ITALIANO O CITTADINO UE

  • Autocertificazione dello stato di convivenza o stato di famiglia (dichiarazione soggetta a controllo di veridicità e passibile di denuncia per falso in caso non veritiera)

CONVIVENTE STRANIERO NON CITTADINO UE

  • Documento di riconoscimento in corso di validità
  • Dichiarazione della dimora italiana di convivenza ininterrotta fino all’arresto, soggetta a verifica. Se la convivenza è avvenuta all’estero la certificazione rilasciata dal proprio consolato da cui risulti la convivenza oppure un documento tradotto che attesti la convivenza

Il richiedente deve comunque esibire un documento originale di identità valido.
La richiesta di permessi di colloquio non comporta alcun costo.
Il permesso viene rilasciato in tempi ristrettissimi, a volte anche nella stessa giornata.
Gli orari di visita e le concrete modalità dipendono dalla direzione della competente casa circondariale.