Affidamento in prova

È una sanzione penale che consente al condannato di espiare la pena detentiva per un periodo uguale alla pena inflitta, o comunque quella residua, in regime di libertà assistita e controllata.
L’applicazione dell'affidamento da un lato fa venir meno ogni rapporto del condannato con l'istituzione carceraria e dall'altro comporta l'instaurarsi di una relazione di tipo collaborativo con l’ufficio di esecuzione penale esterna.
A questo fine viene elaborato un programma di trattamento individuale, che declina le attività che il reo dovrà svolgere, gli obblighi e gli impegni cui deve attenersi ed i controlli cui sarà sottoposto.
L’esito positivo del periodo di prova, la cui durata coincide con quella della pena da scontare, estingue la pena ed ogni altro effetto penale.

Lo concede il Tribunale di sorveglianza competente

Come si svolge
Il condannato non ha più rapporti con l'istituzione penitenziaria ma instaura un rapporto che durerà fino al termine della misura con con l’ufficio di esecuzione penale esterna.
Tutti gli obblighi e gli impegni che lo riguardano e i controlli a cui sarà sottoposti sono contenuti nel programma di trattamento.
All'affidato che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la liberazione anticipata

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, puo' dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa.
L’affidamento i distingue in due diverse tipologie: ordinario e speciale.

AFFIDAMENTO ORDINARIO
L'affidamento in prova al servizio sociale ordinario è disciplinato dall’art. 47 della legge 354/ 1975 (ordinamento penitenziario).
Chi lo può chiedere
I condannati ad una pena , o residuo di pena, non superiore a:

  • a tre anni (art. 47, comma 1)
  • a quattro anni (art. 47, comma 3 bis) quando il reo abbia serbato, quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da far ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni, contribuisca alla sua rieducazione e assicuri la prevenzione del pericolo che commetta altri reati.

AFFIDAMENTO IN PROVA SPECIALE PER TOSSICODIPENDENTI E ALCOLDIPENDENTI
L’ Affidamento in prova in casi particolari, previsto dall'art. 94 del Testo Unico n. 309/1990 è una specifica forma di misura alternativa rivolta ai condannati tossicodipendenti e alcooldipendenti.
Chi lo può chiedere
Il condannato tossicodipendente o alcoldipendente che

  • abbia una pena detentiva inflitta, o un residuo pena, non superiore a sei anni
  • abbia in corso o intenda sottoporsi ad un programma di recupero
  • abbia concordato il programma terapeutico con la A.S.L. o con altri enti, pubblici o privati, espressamente indicati dall'art.115 d.p.r. 309/1990
  • possieda una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata, sullo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza e sull'idoneità, ai fini del recupero, del programma terapeutico

AFFIDAMENTO IN PROVA SPECIALE PER SOGGETTI AFFETTI DA AIDS O DA GRAVE DEFICIENZA IMMUNITARIA
La legge 231/1999 ha inserito nell’ordinamento penitenziario l'art. 47-quater che consente ai soggetti affetti da aids o da grave deficienza immunitaria, che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai malati di aids, la possibilità di accedere all'affidamento in prova previsto dall'articolo 47 o.p. anche oltre i limiti di pena ivi previsti.

A chi e come rivolgersi
L’istanza per poter usufruire della misura dell’affidamento deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria:

  • se il condannato è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell’esecuzione della pena, entro trenta giorni dalla notifica, come previsto dall’art. 656 c.p.p. Il Pubblico Ministero trasmette l’istanza al Tribunale di Sorveglianza competente, che fissa l’udienza
  • se il condannato è detenuto, al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione, il quale può sospendere l’esecuzione, ordinare la liberazione del condannato e trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza (ove ricorrano determinati requisiti)

Se il condannato è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, o da altra malattia particolarmente grave, l’istanza deve essere corredata dalla certificazione sul suo stato di salute, come previsto nell’art. 5 comma 2 della legge 231/99.

Nota Bene: Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto